giovedì 13 novembre 2008

SALTANO I PARCHEGGI DI S. MATTEO E VIA ANDREA DORIA - COMPLIMENTI AGLI INCAPACI




L' undici novembre abbiamo avuto il consiglio comunale.
All'ordine del giorno l'ENNESIMO DEBITO FUORI BILANCIO.
Pochi euro di debito per spese di giudizio 3.000 euro, ma dietro questo importo irrisorio ma inaccettabile si nasconde un futura richiesta danni di almeno 4.000.000 di euro (QUATTRO MILIONI!!!).
In sintesi il TAR della Liguria ha annullato gli atti del Comune di Laigueglia con i quali lo stesso assegnava ad una ditta la realizzaizone dei PARCHEGGI PLURIPIANO DI S. MATTEO E VIA ANDREA DORIA.
Ebbene per far vincere una ditta oggi ci troviamo senza parcheggi con una richiesta danni possibile.
COMPLIMENTI.
Però solo l'opposizione di Rinnovare Laigueglia ha posto alcune semnplici domande al Vicesindaco MONTALDO che presiedeva la seduta essendo il Sindaco Maglione a suo dire INCOMPATIBILE. Posto che meglio di Montaldo nessuno poteva rispondere essendo egli in MAGGIORANZA all'epoca della gara publica.
Ecco le domande:
1) se il bando di gara approvato dalla Giunta prevedeva A PENA DI ESCLUSIONE quale documento essenziale il Piano economico e finanziario dell'opera asseverato dalla Banca e solo la ditta che ha perso aveva il documento richiesto non si è escluso subito la ditta risultata poi vincitrice?
2) se la legge prevede quale documento ESSENZIALE nella finanza di progetto il Piano economico e finanziario perchè continuare a mantere in gara la ditta che non l'aveva presentato?
3) perchè per sette mesi la commissione formata di illustri professionisti tra i quali esponenti dell'unione industriale (alla quale magari sono iscritte le ditte partecipanti alla gara) ha atteso che il futuro vincitore portasse il Piano economico finanzario?
4) In sette mesi chi ci dice che si sia mantenuto il segreto sul piano economico e finanziario delle ditta che lo aveva presentato dal primo momento?
5) Perchè ha vinto la ditta che fa meno parcheggi e non aveva le carte in regola con quanto richiesto dalla legge e dal bamdo di gara??

DOMANDE SEMPLICI ED INQUIETANTI CHE SONO RIMASTE SENZA RISPOSTA.

Se avete voglia di leggere la sentenza del TAR Liguria vi renderete conto che il Comune di Laigueglia HA FATTO UNA PESSIMA FIGURA.

Ho presentato anche un emendamento che chiedeva di accertare le responsabilità di questo danno e tutelasse il comune da richieste danni inutile dire l'esito del voto ...... BOCCIATO!!


TESTO DELL'EMENDAMENTO


Comune di Laigueglia
Gruppo Consigliare “Rinnovare Laigueglia”


Al Sindaco
Presidente del Consiglio Comunale del
Comune di Laigueglia
(via fax 0182.6911301)


Oggetto: Emendamento art.18 Regolamento C.C. –Deliberazione di riconoscimento debito fuori bilancio relativo al pagamento di spese ed onorari di giudizio in favore della costituenda A.T.I. (formata da Zoppi s.r.l. ed Asti Servizi Pubblici s.p.a.) come da sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 1160 del 29.05.2008– Seduta C.C. 11.11.2008.


In merito all’argomento in oggetto indicato iscritto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 11.11.2008 i sottoscritti consiglieri comunali propongono il seguente emendamento integrativo e/o sostitutivo della deliberazione:


• Di incaricare l’attuale Sindaco e il Segretario Comunale, ai sensi della Legge 14.01.1994 n. 20, in ossequio ai principi esposti nella Nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti emessa dal Procuratore Generale della Corte dei Conti, ed in ultimo della Circolare del Procuratore Generale della Corte dei Conti del 02.08.2007 a mettere legalmente in mora ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1219, 2943 e 2944 del codice civile i responsabili della condotta amministrativa e contabile che ha generato il debito in discussione al fine di interrompere il tempo di prescrizione nonchè di procedere con ogni mezzo idoneo al recupero della somme riconosciute quali debito fuori bilancio dai responsabili del danno.
• Di incaricare il Sindaco e la Giunta Comunale ad assumere ogni iniziativa utile a difesa dei potenziali danni cagionati al Comune di Laigueglia a seguito della sentenza del T.A.R. Liguria n. 1160 del 29.05.2008.


Il presente emendamento venga allegato alla deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ed inviato alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 comma 5 della Legge 27.12.2002 n. 289.

Laigueglia, 09.11.2008

IL CONSIGLIERE COMUNALE
(Geom. Luigi TEZEL)



SENTENZA DEL TAR LIGURIA

N. 01160/2008 REG.SEN.
N. 00424/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 424 del 2008, proposto da:
A.T.I. Zoppi Srl, Giovanni Zoppi ed Asti Servizi Pubblici Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Guccione, Antonio Viglione, con domicilio eletto presso Maria Silvia Sommazzi in Genova, via XII Ottobre, 10/12;
contro
Comune di Laigueglia;
nei confronti di
Impresa di Costruzioni "Geom. Giuseppe Oliveri", rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 - 8;
1Prima Srl;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera di Giunta comunale del Comune di Laigueglia n. 208 per l'illegittimità derivata dalla scorretta richiesta di integrazione documentale, operata dalla Commissione di valutazione della proposta da dichiarare di pubblico interesse, con il quale la Commissione stessa richiedeva, nella seduta del 13/7/2006, la produzione dell'assegnazione del piano economico finanziario da parte dell'ATI.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Impresa di Costruzioni "Geom. Giuseppe Oliveri";
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29/05/2008 il dott. Antonio Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Visto che la ricorrente è stata formalmente notiziata dall’esito della gara e della conseguente delibera di G.M. n. 208/2006 solo in data 12 marzo 2008.
Atteso pertanto che l’odierno ricorso risulta tempestivo, non potendo assumere rilievo l’invocata (ex adverso) pubblicazione della citata delibera G.M. n. 208/06 all’albo pretorio del Comune di Laigueglia a partire dal 09/01/2007, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale formatosi al riguardo ed in ragione altresì della specifica previsione di cui all’art. 79 del Codice degli appalti.
Visto che l’avviso pubblico relativo alla gara per cui è causa contiene l’obbligo per il proponente di presentare, a comprova dei requisiti essenziali per ottenere la nomina di promotore, una serie di documenti tra cui rientra “il piano economico finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all’art. 37 bis della Legge 109/94”.
Visto che sotto la rubrica “modalità e termini di presentazione della proposta”, lo stesso avviso contiene la clausola secondo la quale “i soggetti promotori, aventi i requisiti previsti dall’art. 37 bis, comma 2, della Legge 109/94, dovranno presentare, pena esclusione, al Comune di Laigueglia, le proposte relative agli interventi sopra descritti entro il 30 giugno 2006..; l’irregolare o incompleta presentazione della documentazione richiesta comporterà l’esclusione dal procedimento”.
Considerato che in difformità da tale previsione, contenuta nella lex specialis, la Commissione tecnica di valutazione delle proposte, in data 13 luglio 2006 (cfr. verbale n. 1), nel prendere atto della mancata asseverazione del piano economico finanziario presentato dall’ATI controinteressata, ne richiedeva alla stessa, sotto forma di documentazione integrativa, il deposito presso gli uffici comunali entro il 15 settembre 2006.
Atteso, pertanto, che il potere di integrazione esercitato dalla Commissione costituisce un’insanabile violazione delle disposizioni contenute nell’avviso pubblico che, quale lex specialis della procedura, non può essere disapplicato dall’Amministrazione.
In effetti, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, in sede di aggiudicazione di contratti con la pubblica amministrazione, quest’ultima è tenuta ad applicare in modo rigoroso le clausole inserite nella lex specialis in ordine ai requisiti di partecipazione ovvero alle cause di esclusione, atteso che il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara risponde, per un verso, ad esigenze pratiche di certezza e celerità e, per altro verso, alla necessità di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti; d’altra parte la pubblica amministrazione non può non disporre l’esclusione dalla gara per cause espressamente previste nella legge speciale da essa stessa fissata, in virtù del principio dell’autovincolo e dell’affidamento, corollari dell’art. 97 cost. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 5 settembre 2007, n. 4644; 29 gennaio 2008 n. 263).
Per le ragioni esposte il ricorso si appalesa fondato, e per l’effetto vanno annullati i provvedimento tramite questo impugnati.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti tramite questo impugnati.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese e degli onorari del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore
Luca Morbelli, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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Consigliere Comunale di Laigueglia del gruppo "Insieme per Laigueglia"; Capogruppo Consigliare